domenica 9 febbraio 2014

In nome del popolo sovrano

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA, 1849 
PRINCIPII FONDAMENTALI 

I. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica. 
II. Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né 
privilegi di nascita o casta. 
III. La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini. 
IV. La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana. 
V. I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato. 
VI. La piú equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica. 
VII. Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici. 
VIII. Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale. 
  
TITOLO I 
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI 

ART. 1. — Sono cittadini della Repubblica: 
Gli originarii della Repubblica; 
Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti; 
Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi; 
Gli stranieri col domicilio di dieci anni; 
I naturalizzati con decreto del potere legislativo. 

ART. 2. — Si perde la cittadinanza: 
Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non piú tornare; 
Per l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo; 
Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero; 
Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l'autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d'un popolo; 
Per condanna giudiziale. 

ART. 3. — Le persone e le proprietà sono inviolabili. 

ART. 4. — Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome. Nessuno può essere carcerato per debiti. 

ART. 5. — Le pene di morte e di confisca sono proscritte. 

ART. 6. — Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge. 

ART. 7. — La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva. 

ART. 8. — L'insegnamento è libero. Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge. 

ART. 9. — Il segreto delle lettere è inviolabile. 

ART. 10. — Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente. 

ART. 11. — L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto, è libera. 

ART. 12. — Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge. 

ART. 13. — Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità. 

ART. 14. — La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi. Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, nè percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato. 
  
TITOLO II 
DELL'ORDINAMENTO POLITICO 

ART. 15. — Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea, dal Consolato, dall'Ordine giudiziario. 

TITOLO III 
DELL'ASSEMBLEA 

ART. 16. — L'Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo. 

ART. 17. — Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile. 

ART. 18. — Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai 
ministri. 

ART. 19. — Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti. 

ART. 20. — I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile. Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico. 

ART. 21. — L'Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all'elezione. Si rinnova ogni tre anni. 

ART. 22. — L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno. 

ART. 23. — L'Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà. 
Nell'intervallo può essere convocata ad urgenza sull'invito del presidente co' segretari, di trenta membri, o del Consolato. 

ART. 24. — Non è legale se non riunisce la metà, piú uno dei suoi rappresentanti. Il numero qualunque de' presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti. 

ART. 25. — Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Può costituirsi in comitato segreto. 

ART. 26. — I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell'Assemblea, restando 
inerdetta qualunque inquisizione. 

ART. 27. — Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante. Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo. Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante. 

ART. 28. — Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunziare. 

ART. 29. — L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati. 

ART. 30. — La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato. 

ART. 31. — Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all'intervallo non minore di otto giorni, salvo all'Assemblea di abbreviarlo in caso d'urgenza. 

ART. 32. — Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell'Assemblea fa la promulgazione. 

TITOLO IV 
DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO 

ART. 33. — Tre sono i consoli. Vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi. 
Debbono essere cittadini della repubblica, e dell'età di 30 anni compiti. 

ART. 34. — L'ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce d'ufficio. Le due prime volte 
decide la sorte fra i tre primi eletti. Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscí di carica. 

ART. 35. — Vi sono sette ministri di nomina del Consolato: 
1. Degli affari interni; 
2. Degli affari esteri; 
3. Di guerra e marina; 
4. Di finanze; 
5. Di grazia e giustizia; 
6. Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici; 
7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza. 

ART. 36. — Ai consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali. 

ART. 37. — Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de' ministri. 

ART. 38. — Gli atti dei consoli, finché non sieno contrassegnati dal ministro incaricato dell'esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei consoli per la nomina e revocazione dei ministri. 

ART. 39. — Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell'Assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica. 

ART. 40. — I ministri hanno il diritto di parlare all'Assemblea sugli affari che li riguardano. 

ART. 41. — I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l'Assemblea, né possono escire dal territorio della 
Repubblica senza una risoluzione dell'Assemblea sotto pena di decadenza. 

ART. 42. — Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila e 
seicento. 

ART. 43. — I consoli e i ministri sono responsabili. 

ART. 44. — I consoli e i ministri possono essere posti in stato d'accusa dall'Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge. 

ART. 45. — Ammessa l'accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all'esercizio della sua carica, se condannato, passa a nuova elezione. 


TITOLO V 
DEL CONSIGLIO DI STATO 

ART. 46. — Vi è un consiglio di stato, composto da quindici consiglieri nominati dall'Assemblea. 

ART. 47. — Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e 
sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle relazioni politiche. 

ART. 48. — Esso emana que' regolamenti pei quali l'Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare. 


TITOLO VI 
DEL POTERE GIUDIZIARIO 

ART. 49. — I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato. 

ART. 50. — Nominati dai consoli ed in consiglio de' ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, né traslocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza. 

ART. 51. — Per le contese civili vi è una magistratura di pace. 

ART. 52. — La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse. 

ART. 53. — Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l'applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa. 

ART. 54. — Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica. 

ART. 55. — Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici piú anziani della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia. L'Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo. È d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna. 


TITOLO VII 
DELLA FORZA PUBBLICA 

ART. 56. — L'ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito. 

ART. 57. — L'esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina. 

ART. 58. — Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell'Assemblea. 

ART. 59. — I generali sono nominati dall'Assemblea sopra proposta del Consolato. 

ART. 60. — La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate 
dall'Assemblea, né possono subire variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.  

ART. 61. — Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione. 

ART. 62. — Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell'ordine interno e della 
costituzione. 
  
TITOLO VIII 
DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE 

ART. 63. — Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell'ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti. 

ART. 64. — L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda all'intervallo di due mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti. 

ART. 65. — L'Assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non 
eccedere tre mesi. 
  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

ART. 66. — Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge 
elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all'attuazione della costituzione. 

ART. 67. — Coll'apertura dell'Assemblea legislativa cessa il mandato della costituente. 

ART. 68. — Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finché non sieno abrogati. 

ART. 69. — Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma. 

Il Presidente
G. GALLETTI

I Vice-Presidenti
A. SALICETI - E. ALLOCCATELLI

I Segretari
G. PENNACCHI - G. COCCHI
A. FABRETTI - A. ZAMBIANCH


10 commenti:

  1. Ti ho già detto che dovresti fare politica, vero?

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  2. Adorabile Nino Manfredi! Irraggiungibile uomo, personaggio e attore.

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    1. Sì. Ci sono dei film in cui lo amo immensamente... Questi di Luigi Magni fanno parte del novero.
      (A casa mia Manfredi viene chiamato con orgoglio "Nino" come fosse uno di famiglia perché è nato nel paese ciociaro dei miei suoceri, Castro dei Volsci: e mio suocero gli somigliava parecchio in gioventù, ovviamente nel fisico ;) )

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  3. Ci volle la breccia di Porta Pia del 1870 perché lo Stato Pontificio smise di "occuparsi" di Roma. Negli anni precedenti non regnava il Popolo Sovrano. La Costituzione della Repubblica Romana che ho letto in questo tuo post mi ha dato modo di pensare alla nostra Costituzione della Repubblica Italiana della quale io, ma non sono il solo, non cambierei neppure una virgola.
    Bravissimo Nino Manfredi nell'interpretare la parte di Ciceruacchio nel film 'In nome dl popolo Sovrano' che avrò visto almeno tre volte. La sua frase "...so' carettiere sì ma so' pure 'n'omo..." l'ho fatta mia sempre.

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    1. La nostra Costituzione, per lo meno nei principi fondamentali immodificabili, è una delle più belle del mondo, sì; anche per esser frutto dell'impegno combinato ed armonico di tutte le maggiori forze politiche del Paese, unite nella condivisione delle terribili immagini di sangue e morte della guerra appena conclusa e determinate a costruire un futuro migliore per l'Italia. Le firme finali ancora oggi mi emozionano :)
      Però questa è più bella ancora, più utopica, più moderna, più coraggiosa. Contiene norme che ancora oggi non sono riconosciute come diritti, per i quali si combattono strenue battaglie sociali...
      (Io invece, pur amando tantissimo gli altri di Magni, questo film non l'ho mai visto da capo in fondo. Dici che devo? ;) )

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  4. ciao Cri come stai? ma che fai e chi gente vedi? :)
    è una frase fatta ma spero vada tutto ok.
    ciao, ieri in metro mi sei venuta in mente perché dei musicisti "metropolitani" hanno suonato il canone di pachelbel e c'era un pò di primavera nel vagone nonostante fuori piovesse.

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    1. endi :))))))))))))
      vedo me stessa, soprattutto. E da quando vedo me stessa vedo meglio pure gli altri. Chissà se ho mai visto te, magari sì, anzi, è sicuro... Da domani mi metterò ancor di più d'impegno a cercarti tra la folla.
      Anche se dove si suona un canone di pachelbel, se tu ascolti, io sono comunque lì con te :)

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  5. Ciceruacchio, ha un monumento nella Piazza di Porto Tolle dove è morto lui è un figlio di tredici anni. Ho fatto qualche ricerca qualche anno fa:
    - Così racconta di lui il biografoTommaso Tommasoni: “Nella sua fanciullezza, Angelo era un tocco di figlio, con tanto di gote! La madre, che il vedea così grassotto soleva dire, alle comari del vicinato, “guardate che bel ciruacchiotto diviene questo mio Angelo”, e sel baciava che Dio vel dica! Ciruacchiotto, nel ricercato dialetto romanesco, significa qualche cosa di grasso; grosso, tondo, polputo, qualche cosa di simile agli angioletti del Bernini, che si veggono scolpiti in tutto rilievo nei pilastri della chiesa di S. Pietro. Da “ciruacchiotto”, con il crescere degli anni fu detto “ciciruacchiotto”. Da questo aumento di un “ci” si passò alla diminuzione delle tre lettere finali che nell’età giovanile poco gli si addicevano, così fu chiamato “Ciceruacchio”.
    -[...] Nel 1849, gli eventi lo costrinsero ad allontanarsi da Roma al seguito di Garibaldi che a S.Marino sciolse il piccolo esercito. Un drappello si propose di raggiungere Venezia. Si imbarcò a Cesenatico su alcuni bragozzi che, in prossimità di Comacchio, vennero avvistati dagli Austriaci. Non restò loro che approdare a Magnavacca nel Delta del Po. Da qui, Garibaldi con Anita febbricitante ed alcuni uomini, proseguirono nell’entroterra verso Ravenna; Ciceruacchio, il figlio tredicenne Lorenzo e pochi compagni, si diressero verso Venezia.
    Il gruppetto di Ciceruacchio varcò il confine dello Stato Pontificio, sulla via dei pilastri confine fra lo Stato Pontificio ed il Regno Lombardo-Veneto, presso Goro Veneto. Raggiunsero Presa Veniera sul Po di Gnocca dove s’imbatterono in Domenico Chiereghin detto Pelli, muratore di Contarina, a cui chiesero come uscire da quelle valli e golene in direzione di Venezia. Il Chiereghin indicò loro la via ma nello stesso tempo si precipitò a denunciarli agli austriaci di Cà Tiepolo. Trovarono ospitalità nella casa di tali Giollo di Bosco Mora che, però, anch’essi li denunciarono per paura di ritorsioni degli austro-ungarici. Fuggirono dai Giollo, nascondendosi fra i canneti. Il 9 Agosto il cursore comunale Sante Pizzo li scorse e, molto zelantemente, li segnalò agli occupatori. Si disse, purtroppo non comprovato da documenti, che un certo Fortunato Chiarelli detto Capitin, gestore di osteria a Cà Farsetti, ubicata all’altezza di Bosco Mora ma in riva sinistra del Po di Gnocca, abbia mandato a chiamare la gendarmeria austriaca tramite un uomo di fatica, mentre lui intratteneva i fuggiaschi, che pur dovevano rifocillarsi, cercando di derubarli. Furono derubati e furono arrestati. Il giorno seguente, il 10 Agosto 1849, il gruppetto di Ciceruacchio composto di otto uomini, fra cui il figlio tredicenne Lorenzo, dopo un sommario processo inscenato dal comando militare di Cà Tiepolo, vennero fucilati nella golena del Po di Venezia presso l’ex-zuccherificio.
    Questo avvenimento mi fa vergognare della pusillanimità dei deltini, ma erano tempi violenti e purtroppo la pagina storica non può essere cancellata.
    Un abbraccio
    Nou

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    1. I deltini sono (purtroppo) in ottima compagnia...Troppe pagine storiche incancellabili portano i segni della vergogna dei popoli.
      Grazie di questo bellissimo, dettagliato excursus sul mio concittadino, E' una mia passione conoscere i segreti, le leggende e le verità storiche sulla mia città che è stata teatro di avvenimenti di ogni sorta dalla notte dei tempi. Una città senza pace, con una storia millenaria fatta di troppe prevaricazioni del potere dei vari imperi che qui hanno avuto il loro centro nevralgico, e perciò di tanti abomini, ma anche di tanti gesti di orgoglio e di eroismo :)

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